Penalizzazione Lecco dopo reclamo Mantova, due punti in meno nel 2012-2013

Penalizzazione di due punti da scontare nella stagione 2012-2013 e 3500 euro di multa per il Lecco che, in seguito alla finale di andata dei play out di Lega Pro Seconda Divisione contro il Mantova, subisce una pesante sanzione da parte del  Giudice Sportivo che pure non ha accolto la richiesta virgiliana di omologare la partita con la sconfitta dei lecchesi per 3-0 a tavolino.

Nello specifico, la sanzione è figlia di una serie di comportamenti attribuiti alla società di casa, tra essi l’esplosione di un petardo in prossimità dell’area ospite che aveva costretto il portiere del Mantova, Mirko Bellodi, ad abbandonare il terreno di gioco. Il referto stilato dalle autorità sportive e le decisioni assunte in merito:

LECCO-MANTOVA 19 MAGGIO 2012 – RECLAMO MANTOVA:

Il Giudice Sportivo,

– letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Mantova in ordine alla regolarità della gara in oggetto,
– verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
– che al 12’ del 1° tempo di gara sostenitori della società Lecco, in segno di esultanza per la segnatura di una rete della propria squadra facevano esplodere nel proprio settore ai piedi dei gradoni, vicino alla rete di recinzione, un petardo di notevole potenza , senza conseguenze;
– che la 32’ del 1° tempo di gara sostenitori locali indirizzavano verso il magazziniere della squadra avversaria che accompagnava in ambulanza un calciatore infortunato, alcun sputi, uno dei quali lo colpiva in pieno viso;
– che al 10’ del 2° tempo di gara i medesimi sostenitori facevano esplodere un altro petardo di notevole potenza, sempre ai piedi dei gradoni vicino alla rete di recinzione del proprio settore; tale esplosione avveniva all’altezza del terreno di gioco nel momento in cui il portiere della squadra avversaria aveva recuperato il pallone a fondo campo per rimetterlo in gioco;
– che quest’ultimo in conseguenza della forte e ravvicinata esplosione si accasciava sul terreno tenendosi la testa;
– che prontamente soccorso il predetto calciatore abbandonava la gara per essere trasportato in ospedale per controlli;
– che la società reclamante ritenendo quest’ultimo evento influente sul regolare svolgimento della gara, nel citato reclamo richiedeva al Giudice Sportivo di comminare alla società Lecco la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della reclamante, allegando certificazione sanitaria dei danni subiti dal proprio calciatore;
– che, valutate le circostanze di fatto ed accertata la responsabilità oggettiva della società Lecco, si rileva come l’evento in esame rientri nelle previsioni dell’art. 17 comma 1 del C.G.S. ma nella seconda parte e non nella prima come sostenuto dalla reclamante.
Infatti il danno causato dall’esplosione del petardo ha unicamente comportato l’alterazione del potenziale atletico della squadra del Mantova, senza influire direttamente sul regolare svolgimento della gara;
– che la sanzione conseguente all’applicazione della norma sancita nella seconda parte dell’articolo citato è quella della penalizzazione di punti in classifica a carico della società oggettivamente responsabile;
– che tale sanzione non può essere applicata alla classifica del Campionato 2011/2012 in quanto la stessa ha già prodotto i suoi effetti definitivi;
219/707
– che in applicazione del principio di afflittività delle sanzioni, si ritiene opportuno conseguentemente di infliggere una penalizzazione a valere sulla classifica del Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013;
– che in ordine alla quantificazione dei punti di penalizzazione l’episodio in esame non può essere valutato “di particolare tenuità” per l’intrinseca pericolosità dell’esplosione e per il fatto che la stessa è avvenuta senza riferimenti causali ad eventi di gioco.
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Mantova, confermando il risultato acquisito in campo (Lecco 1- Mantova 1):
b) di infliggere alla società Lecco la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato della Stagione Sportiva 2012/2013, nonché della sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 in relazione agli altri episodi descritti in premessa;
C) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

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