La Disciplinare deferisce Taranto e Montichiari

Nel pomeriggio di giovedì 29 marzo 2012 la Disciplinare ha deferito due club di Lega Pro, il Taranto e il Montichiari. Ecco il testo completo dei due provvedimenti:

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
– il Sig. D’ADDARIO Bartolomeo, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;
– il Sig. D’ADDARIO Valerio, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;
per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale.


Per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
– la Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
– il Sig. D’ADDARIO Bartolomeo, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;
– il Sig. D’ADDARIO Valerio, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;
per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
– per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
CAPPIELLO Luigina, legale rappresentante pro-tempore della società A.C. Montichiari S.p.A., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV):
CAPPIELLO Luigina, legale rappresentante pro-tempore della società A.C. Montichiari S.p.A., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
– la A.C. MONTICHIARI S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

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